Il TAN e il TIR nelle operazioni di leasing
Nella sentenza della Cassazione 13 maggio 2021, n. 12889 si affronta il tema del costo delle operazioni di leasing, individuato dalle disposizioni della Banca d’Italia nel TIR (Tasso Interno di Rendimento) che, per una cadenza infrannuale dei canoni, differisce dal TAN (Tasso Annuo Nominale) ordinariamente riportato nei contratti di leasing. Nella circostanza la Suprema Corte esamina la discrasia fra i due tassi, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista al co. 7 dell’art. 117 t.u.b.
Considerata la significativa differenza fra il tasso convenzionale ex art. 1284 c.c. e il tasso leasing, la sola indicazione del TAN nelle operazioni di leasing con canoni periodici infrannuali, celando il regime di capitalizzazione infrannuale, è suscettibile di raggirare la volontà dell’utilizzatore, soprattutto se i termini della relatio con il tasso leasing non vengono chiaramente esplicitati.
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The decision of the Corte di Cassazione 13 of May 2021, n. 12889 faces the subject of leasing contract’s cost, about which Bank of Italy establishes the contract specification of the IRR (Internal Rate of Return), that, in the event of interim lease fees, differs from Nominal Annual Interest Rate, which is usually indicated on the contracts. The Court of Cassation looks at the differences between the two rates, in order to establish if the penalty under art. 117, co. 7, t.u.b. applies to the circumstance.
Given the relevant difference between the conventional rate ex art. 1284 c.c. and the leasing rate, if a contract includes only Nominal Annual Interest Rate, concealing the effect of interim lease fees, it is likely to deceive the user’s will, especially if the terms of the relationship with the leasing rate are not clearly specified.
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