La concentrazione del sistema bancario e il ruolo dei fondi di garanzia dei depositanti
L’A. prende le mosse dalla constatazione che il sistema bancario europeo si sta progressivamente concentrando, con una riduzione sensibile del numero delle istituzioni creditizie e ancor più delle loro succursali sul territorio, rilevando come tale processo sia favorito dalle Autorità, ma possa anche comportare difficoltà di gestire l’eventuale insolvenza di banche divenute too big to save.
Si sofferma quindi sul ruolo che i fondi di garanzia dei depositanti hanno nel processo di concentrazione delle banche e ricorda come nel nostro Paese la forma più comune della gestione dell’insolvenza sia stata la cessione di attività e passività della banca insolvente ad un’altra banca sana, attraverso il contributo prima del sistema pubblico e poi dei fondi di garanzia nel pagamento dello sbilancio di cessione.
Operazioni di questo genere, nota l’A., hanno l’effetto di tutelare tutti i creditori della banca insolvente e non solo i depositanti protetti, attenuando gli effetti anche sociali del dissesto. Queste operazioni sono peraltro soggette al principio del least cost, vale a dire devono presumibilmente essere meno onerose del rimborso dei depositi protetti, al netto dei riparti di liquidazione.
In questa valutazione, assume un ruolo essenziale la depositor preference, nella quale subentrano i fondi che hanno rimborsati i depositanti e che può assumere diverse configurazioni più o meno intense.
Questo tema è oggetto di discussione in sede europea e sembra prevalere la tendenza per una attenuazione della tutela, con l’effetto di rendere le prospettive di incasso dalla liquidazione del fondo che abbia rimborsato i depositanti meno elevate e così più convenienti gli interventi alternativi al rimborso.
The A. points out that the European banking system is encreasingly concentrating, giving rise to benefits and drawbacks and in particular to the problem that some banks might become too big to save in case of default. DGSs have themselves a role in the process by financing the assignement of assets and liabilities of the failed bank to another bank, thereby protecting all depositors and ordinary creditors of the bank, while the bank itself is being liquidated.
However the ability of the DGSs to perform interventions of that kind is contingent upon the observance of the “least cost” principle, i. e. that the actual cost of the alternative intervention is lower of the estimated cost that would be borne by the DGS in case of pay-off of protected depositors. In this respect, another principle comes into play, that is the “depositor preference”, accorded to protected depositors in respect of non protected creditors of the failed bank and enjoied by the DGS that pays-off them.
The extension of the depositor preference principle is currently being discussed within the European circles and, although a definite view has not yet been agreed upon, the prevailing view would seem to be that of lessening the principle, thereby rendering pay–offs more costly and thus giving more room to alternative interventions.
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