L’amministrazione straordinaria bancaria e il problema delle tutele: esiste (finalmente) «un giudice a Berlino»?
Le due pronunzie oggetto dello scritto – del TAR del Lazio e del Tribunale di Ancona – riguardano l’art. 72, comma 2 testo unico bancario, il quale prevede che le azioni civili contro i componenti degli organi della procedura di amministrazione straordinaria aperta a carico di una banca possano essere promosse solo con la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia. Nello scritto si delinea il quadro degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali nel quale tali pronunzie si collocano; e vengono chiarite le ragioni per le quali sono da condividere le soluzioni cui esse pervengono (la dichiarazione di non manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 9 e, rispettivamente, la possibilità per il giudice ordinario di disapplicare il provvedimento della Banca d’Italia di diniego dell’autorizzazione).
The two rulings object of the document – by the TAR Lazio and the Tribunale of Ancona – concern art. 72, comma 2 of testo unico bancario, which provides that civil actions against the members of the bodies of the extraordinary administration procedure opened against a bank can be promoted only with the prior authorization of the Bank of Italy. The document outlined the framework of the jurisprudential and doctrinal orientations in which these pronouncements are placed; and clarifies the reasons why the solutions to which they arrive need to be agreed with (the declaration of no manifest groundlessness of the issues of constitutional illegitimacy of Article 72, paragraph 9 and, respectively, the possibility for the ordinary judge to set aside the provision of the Bank of Italy which refuse the authorization).
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