Note minime in tema di operazioni straordinarie e art. 33 del Codice della crisi
Nello scritto si esaminano criticamente gli orientamenti della Cassazione per i quali la società cancellata dal registro delle imprese per effetto di una operazione straordinaria (fusione, scissione, trasformazione) potrebbe essere dichiarata fallita (oggi: sottoposta a liquidazione giudiziale) ai sensi dell’art. 10 l. fall. (oggi: dall’art. 33 del Codice della crisi) nella sua forma originaria.
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The paper critically examines the guidelines of the Cassazione for which the company canceled from the “registro delle imprese” as a result of an extraordinary operation (merger, demerger, transformation) could be declared bankrupt (today: subjected to judicial liquidation) pursuant to art. 10 l. fall. (today: by Article 33 of the Codice della Crisi) in its original form.
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