I patti parasociali e le partecipazioni rilevanti nelle banche
Il patto parasociale concluso tra soci che posseggono una quota pari o superiore al 10% del capitale sociale deve essere considerato rilevante ai sensi dell’art. 22 e 24 t.u.b. e necessita quindi della autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza anche se non contenga un accordo sulla gestione societaria ma si limiti a disciplinare l’esercizio del voto per la nomina di un organo amministrativo.
L’inibizione all’esercizio dei diritti sociali inerenti una partecipazione superiore al 10% del capitale non autorizzata ai sensi dell’art. 19 t.u.b. ed assunta congiuntamente da più pasciscenti-concertisti ai sensi dell’art. 22, co. 1-bis t.u.b. ha natura sanzionatoria e, pertanto, deve colpire in modo (proporzionalmente) eguale tutti i pascicenti e non, invece, seguendo un criterio cronologico, inibire per prima quella partecipazione vincolata al patto parasociale che sia stata assunta da ultima e solo dopo, per la differenza, le partecipazioni assunte in precedenza.
L’inibizione all’esercizio dei diritti sociali inerenti una partecipazione superiore al 10% del capitale non autorizzata ai sensi dell’art. 19 t.u.b. ed assunta congiuntamente da più pasciscenti-concertisti ai sensi dell’art. 22, co. 1-bis t.u.b. ha natura sanzionatoria e, pertanto, deve colpire in modo (proporzionalmente) eguale tutti i pascicenti e non, invece, seguendo un criterio cronologico, inibire per prima quella partecipazione vincolata al patto parasociale che sia stata assunta da ultima e solo dopo, per la differenza, le partecipazioni assunte in precedenza.
In caso di esercizio di concerto dei diritti sociali per una percentuale del capitale inferiore al 10 per cento l’influenza notevole non può ritenersi sussistere automaticamente ma deve essere oggetto di accertamento in concreto sulla base di valutazioni complesse che non possono essere effettuate nel procedimento ex art. 700 c.p.c. (3)
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